EDIT: il post è stato pubblicato nel 2017. Al momento la versione del bollettino SIAE è la 112H4, tuttavia la maggior parte delle informazioni qui riportate sono ancora attuali.

Il bollettino di dichiarazione SIAE, il cosiddetto modello 112-H (che dal dicembre 2016 sostituisce lo storico modello 112), si utilizza per il deposito delle proprie composizioni musicali alla SIAE. Solo con questo atto fondamentale possiamo garantirci la tutela della nostra canzone e del nostro diritto d’autore.

Per correttezza nei confronti dei nostri lettori, dobbiamo dare contezza dell’esistenza di altre società dedite alla raccolta del diritto d’autore; molto attiva in questo senso è Soundreef di cui scriveremo prossimamente.

Come vi avevamo anticipato nell’articolo “Deposito opere inedite SIAE: da oggi il nuovo bollettino 112-H e altre novità” (potete leggerlo qui) è prevista anche una nuova modalità di deposito online delle opere a determinate condizioni.

Il tutorial che state leggendo, corredato da immagini, si pone l’obiettivo di guidarvi passo passo nella compilazione del bollettino SIAE 112-H in formato cartaceo. Pubblicheremo nei prossimi giorni un tutorial per il deposito online delle opere.

Siete pronti? Ecco allora come si compila il nuovo bollettino SIAE 112-H.

A differenza di quanto accadeva in passato, NON è più necessario procurarsi presso le sedi SIAE il bollettino cartaceo in originale; adesso è possibile infatti scaricare il PDF dal sito SIAE e stamparlo; non occorre la registrazione al “Portale Autori ed Editori” che, tuttavia, ci permettiamo di consigliare a tutti gli autori SIAE. In ogni caso, per agevolare la lettura di questo tutorial, potete scaricarlo da qui: Bollettino_di_dichiarazione_(Modello_112_H).

PAGINA 1
Iniziamo la compilazione di tutti i campi della prima pagina del bollettino SIAE 112-H.

SEZIONE: “DATI GENERALI”
Titolo
E’ fondamentale (oltre che obbligatorio) compilare questo rigo. Vi si inserisce il titolo completo del brano che stiamo depositando. Se il brano è conosciuto con altri titoli, è necessario indicarli nel riquadro successivo.
Titolo Alternativo
Come sopra, è da compilare solo in caso di titoli aggiuntivi a quello principale. In genere riguarda le opere liriche, si utilizza raramente per la musica leggera.
Validità territoriale
Lasciando vuota questa sezione estenderemo la tutela dei nostri brani a TUTTO IL MONDO.
Durata
Indicare la durata della propria composizione espressa in ore, minuti e secondi.
Genere
Indicare il genere del proprio brano musicale. A titolo di esempio, si possono indicare i generi leggero, serio, jazz, elettronico
Esemplare allegato
In caso di opere originali, dovremo barrare la voce “partitura” se alleghiamo lo spartito (anche solo della linea melodica) e l’eventuale testo. Sull’esemplare allegato dovranno figurare anche i nominativi di compositori e autori che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera.
Il deposito della “registrazione” su CD, in luogo della partitura, è ammesso SOLO per le opere di musica elettronica e concreta la cui trascrizione su pentagramma sia impossibile.
–> NOTA: in caso di deposito online la registrazione può sostituire la partitura di qualsiasi genere di musica, tranne che per il genere SERIO e per le elaborazioni di opere di Pubblico Dominio
Infine, non è necessario allegare l’esemplare dell’opera se risulta già trasmesso con un precedente deposito o si tratta di un’opera straniera in sub-edizione (eccetto opere con adattamento in italiano del testo letterario che va comunque allegato).
Dichiarazione in sostituzione di bollettini precedenti
Vi sono dei casi in cui si rende necessario sostituire i bollettini di depositi già avvenuti. Si pensi al subentro di un editore dopo che l’opera era stata già depositata senza. O al caso in cui la SIAE chieda il cambio del titolo per evitare confusione con i brani di autori e compositori nostri omonimi. Si pensi infine al caso di subentro di un nuovo autore o compositore ad un’opera già depositata.
–> NOTA: per il Regolamento SIAE ciò è possibile solo se l’aggiunta è motivata da variazioni sostanziali o rilevanti nella parte letteraria o musicale dell’opera
Quando una di queste situazioni si verifica, è possibile intervenire richiamando il vecchio bollettino e compilando l’ultima riga della sezione “dati generali”. Eccola:

Come si compila il (nuovo) bollettino SIAE, modello 112-H: sostituzione bollettini precedenti
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SEZIONE: “TABELLA AVENTI DIRITTO”
Tutto il resto della prima pagina è dedicato all’indicazione dei nominativi degli autori partecipanti alla scrittura del brano che si intende tutelare, ciascuno nella parte relativa alla sua qualifica. Il loro ruolo viene indicato dalla SIAE con delle sigle. Eccole:
CO (Compositori originali). Almeno uno deve esserci sempre; ricordiamo infatti che non è possibile tutelare brani non dotati di musica;
EL (Elaboratori della parte musicale). Previsti solo in caso di elaborazione di opera di Pubblico Dominio o preesistente già depositata;
AO (Autori originali). Com’è facile intuire si tratta degli autori del testo.
SA (Adattatori del testo). Anche in questo caso, la compilazione avverrà solo nei casi di adattamento di un testo preesistente di Pubblico Dominio o tutelato e nel caso, più frequente, di traduzione del testo originale per la realizzazione di cover.
EO (Editori originali). SE (Sub Editori). Anche questi campi si compilano in presenza di editore, non sono quindi obbligatori.
In questo articolo pubblicato qualche anno fa su MpA troverete tutte le delucidazioni sul ruolo dell’editore. Il sub editore è invece colui che detiene i diritti dell’editore originale ma solo entro un determinato territorio. Esempio, il sub editore in Italia di un brano edito in Inghilterra.

Per ciascuno degli aventi diritto andrà indicato, ovviamente, il nominativo (per gli editori la denominazione). Per i compositori o autori, in luogo del nome anagrafico potrà essere indicato il nome d’arte o lo pseudonimo, nel caso in cui intenda così dichiarare l’opera.
–> NOTA: deve trattarsi di nome d’arte o pseudonimo riconosciuti e approvati dalla SIAE

Altro dato fondamentale è il numero di posizione (il nostro identificativo ottenuto dalla SIAE in fase di iscrizione). L’indicazione del dato (o in alternativa del codice IPI) è obbligatoria per associati o mandanti SIAE. Per gli associati a società straniere di raccolta diritti è obbligatorio indicare il numero IPI. Raccomandiamo di porre particolare attenzione circa l’indicazione corretta di questi codici. In caso di errore infatti, la SIAE non si assume alcuna responsabilità circa la corretta individuazione dell’avente diritto in questione. In poche parole, potremmo perdere i soldini…
I codici sono consultabili sulla pagina personale del Portale Autori ed Editori.

Passiamo poi a indicare la quota attribuita a ciascuno degli aventi diritto di DEM e DRM.
Vediamo di cosa si tratta.

Per quote DEM si intendono le quote relative ai diritti di pubblica esecuzione. Il totale per l’intera opera dovrà essere pari a 24/24. Per quote DRM si intendono le quote relative ai diritti di riproduzione meccanica. Il totale per l’intera opera dovrà essere pari al 100%. Sia per DEM che per DRM dovranno rispettarsi i criteri e le quote minime previste dalla normativa interna (ci torneremo in chiusura di questo tutorial).

Compilati tutti i campi si procede alla firma autografa ORIGINALE di tutti gli aventi diritti associati o mandanti SIAE (in caso di editori firma il legale rappresentante, apponendo anche il timbro). Ovviamente la firma è sempre col nome anagrafico, non potendo valere in questo caso l’utilizzo di nomi d’arte e pseudonimi.
Non è necessaria la firma per aventi diritto non associati o mandanti SIAE. Si tratta di una novità importante rispetto a quanto previsto nel precedente bollettino SIAE 112. Infatti, non è più necessario allegare al bollettino una dichiarazione liberatoria con la quale si dichiara di disporre legittimamente dei poteri di esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera; adesso basta infatti compilare l’apposita sezione della prima pagina. In questo modo, la quota dei diritti DRM spettante all’avente diritto non associato per le utilizzazioni dell’opera in territorio italiano, verrà liquidata ad un altro dichiarante (associato o mandante SIAE).
Ecco la sezione in questione:

Come si compila il (nuovo) bollettino SIAE, modello 112-H: non associati
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PAGINA 2

SEZIONE: “DATI ADDIZIONALI”
Brani staccati
Questa parte si utilizza in genere solo per alcuni tipi di opere (soprattutto liriche e sinfoniche o anche commedie musicali) che spesso sono costituite da brani che si intende utilizzare separatamente dall’opera principale e, quindi, con titolo distinto e autonomo dalla stessa.
Titolo originale
Se stiamo compilando un’opera frutto di elaborazione, adattamento o traduzione (le famose cover) dovremo necessariamente compilare anche questa parte. Naturalmente, in questo caso si presume che tra gli aventi diritto abbiamo inserito anche gli “elaboratori della parte musicale” e/o gli “adattatori del testo”.
Titolo dell’opera filmica
Com’è facilmente intuibile, in caso di musica espressamente composta per una determinata opera filmica, è necessario riportarne qui il titolo.
Proventi di riproduzione meccanica
Questa parte va compilata a cura del sub editore per le sole opere di origine straniera. Ai fini di questo tutorial, destinato agli autori, non è necessario soffermarci su questo punto.

Il resto della seconda pagina del bollettino è dedicato alle avvertenze e, soprattutto, alla documentazione da allegare (tutti i modelli sotto elencati sono reperibili sul sito della SIAE).
Questa sezione merita particolare attenzione in quanto sono state introdotte molte novità rispetto alla precedente versione del bollettino SIAE 112.
Con l’introduzione del bollettino 112-H, gli unici allegati richiesti, oltre all’esemplare dell’opera (come sopra meglio specificato) sono ormai solo quelli previsti nei seguenti casi:

  • ELABORAZIONE DI OPERA DI PUBBLICO DOMINIO

Allegare:
1. L’esemplare dell’opera originale di pubblico dominio;
2. L’esemplare dell’elaborazione effettuata;
3. Il modello “DEPOSITO ELABORAZIONE DI PUBBLICO DOMINIO-MUS-DOC-150” debitamente compilato e sottoscritto.

  • ELABORAZIONE DI OPERA TUTELATA

Allegare:
1. L’esemplare dell’elaborazione effettuata.

  • AGGIUNTA DI UN COMPOSITORE O AUTORE AD UN’OPERA GIÀ DEPOSITATA (come già ricordato, solo nei casi in cui ciò sia possibile!)

Allegare:
1. Il nuovo esemplare dell’opera nel quale siano presenti le modifiche/integrazioni effettuate.

PAGINA 3
La terza pagina del bollettino SIAE 112-H è dedicata alle istruzioni per l’invio e la compilazione e riporta inoltre contatti e riferimenti utili per ottenere ulteriori informazioni.
I bollettini di dichiarazione, insieme all’esemplare dell’opera possono essere inviati via posta alla:
SIAE
Divisione Musica – Documentazione
Viale della Letteratura, 30
00144 Roma.
E’ consigliato farlo tramite raccomandata A.R..

I depositi possono anche essere effettuati con consegna diretta all’indirizzo sopra riportato a mano, presso lo Spazio SIAE di Roma in Viale della Civiltà Romana 17 o presso lo Sportello Autori nelle sedi SIAE di:

EDIT: da agosto 2022 non è più consentito il deposito presso le sedi SIAE.

PAGINA 4
La quarta pagina è molto importante e merita particolare attenzione, anche per il discorso sulle quote DEM/DRM lasciato in sospeso a inizio articolo.

Nella parte iniziale della pagina troviamo la ricevuta. Eccola:

Come si compila il (nuovo) bollettino SIAE, modello 112-H: ricevuta
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La SIAE ci consegnerà questa ricevuta con l’indicazione di numero di repertorio e data con cui è stata registrata la nostra composizione. Ovviamente, dopo gli opportuni controlli, nulla vieta alla SIAE di sollevare osservazioni e rilievi in merito a eventuali irregolarità relative alla dichiarazione della composizione in questione, ad esempio, nel caso in cui vengano attribuite agli aventi diritto quote non conformi al Regolamento (vedi più avanti).
La ricevuta ci verrà consegnata di persona o inviata per posta a seconda delle modalità da noi scelte per il deposito. In caso di presentazione ad uno sportello SIAE verrà subito restituita con l’indicazione del numero di repertorio del brano che da quel momento assume data certa di deposito in caso di eventuali contestazioni di plagio. In caso di spedizione del bollettino alla SIAE, invece, riceveremo a casa l’attestazione dopo qualche giorno.

La seconda parte della pagina ci consente di riprendere il discorso sulla ripartizione dei diritti d’autore. Abbiamo già detto cosa sono i diritti DEM e DRM, adesso diamo un’occhiata a questa tabella:

Come si compila il (nuovo) bollettino SIAE, modello 112-H: quote
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Ripartizione DEM
I DEM (Diritti di Pubblica Esecuzione) sono i proventi derivanti dall’esecuzione pubblica dei nostri brani (concerti, tv ecc…). Essi vengono espressi in ventiquattresimi. Nel bollettino modello 112-H, la SIAE ci chiede di specificare la quota di questi ventiquattresimi che andrà a ciascun autore della canzone.
Facciamo il caso di opere dichiarate senza editore e con un compositore della musica e un autore delle parole; in genere la ripartizione sarà di 12/24 per ciascuno. Tuttavia, poiché potrebbero esserci diversi accordi tra le parti, per tutelare tutti i suoi iscritti, la SIAE prevede delle quote “minime” sotto le quali non è possibile scendere (fermo restando il totale di 24/24!). Le quote minime sono efficacemente riassunte nella tabella già vista.
Nei casi in cui vi siano più autori del testo o più compositori della musica, a ciascuno di essi non potrà essere attribuita una quota inferiore a 1/3 della quota assegnata agli altri collaboratori per la stessa qualifica. Esempio: nel caso vi siano due compositori, se ad uno vengono assegnati 6/24 all’altro non possono esserne assegnati meno di 2!

Ripartizione DRM
I DRM (Diritti di Riproduzione Meccanica) sono invece i proventi derivanti dalle incisioni su supporto fisico (cd, lp ecc…) e vengono calcolati in percentuale. Anche in questo caso è importante tenersi entro le quote minime indicate nella tabella già vista.

Opere dichiarate con editore
Quando otteniamo un contratto editoriale è necessario cedere all’editore una parte dei nostri diritti d’autore. Nel caso in cui l’editore subentri per un brano già depositato in SIAE è necessario depositare un nuovo bollettino SIAE 112-H con l’indicazione dell’editore (rigo EO) e ricalcolare la ripartizione dei diritti secondo lo schema già visto. A tutela dell’autore, in genere la parte contrattuale più “debole”, la SIAE prevede che la quota di diritti concessa all’editore non possa superare la metà dei complessivi proventi di compositori e autori (12/24 per i DEM e 50% per i DRM).

Il nostro brano è adesso pronto per essere depositato in SIAE.

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Buona musica!

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Note:
Scritto da Domenico A. Di Renzo per www.musicapuntoamici.it
La riproduzione di questo articolo è consentita solo citando la fonte: “sito internet www.musicapuntoamici.it” (sul web con link attivo).


Domenico A. Di Renzo - MpA

Autore di testi iscritto SIAE e diplomato al CET, la scuola di musica di Mogol, frequentata grazie a una borsa di studio SIAE. Collabora con alcuni artisti emergenti per i quali ha curato i testi del disco di esordio. Ha ideato MUSICApuntoAMICI nel 1999, agli albori di internet in Italia, quando realizzare un sito non era così scontato (e semplice) come oggi. Cura i profili social e alcune rubriche del sito. Ha scritto un corso di metrica online e tiene corsi completi per autori di testi presso scuole di musica. Laureato in Giurista d'impresa e della Pubblica amministrazione, è esperto in diritto del lavoro e in diritto d'autore. Biografia completa su www.domenicodirenzo.it.

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